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La vera rivoluzione del mondo dei diritti di autore è iniziata e, finalmente, anche in Italia, abbiamo l’arduo compito di presentare un nuovo modo di produrre, esporre, divulgare e condividere opere mediatiche di ogni genere rispettando le leggi e ampliando in modo semplice ed economico il nostro raggio di azione.
Ma prima di intraprendere la strada di questo articolo, che vuole essere solo una introduzione prima di pubblicare elementi più dettagliati e specifici a seconda dei casi, dobbiamo fare delle precisazioni necessarie perché in merito al discorso dei diritti di autore esiste ancora grande confusione.
L’ITALIA E I DIRITTI DI AUTORE
Sebbene noi veniamo da circa 2000 anni di storia del diritto, è diventato oramai uno standard applicare anche al nostro codice elementi anglosassoni che vengono oramai riconosciuti giuridicamente. Questo accade, crediamo, per via di una omologazione necessaria a livello internazionale ma che infondo cozza vagamente con le nostre leggi di principio sulle opere di ingegno.
Infatti, in Italia, prima di ogni marchio, prima di ogni tesseramento e via dicendo, il codice dice che, già di principio, alla nascita, l’opera di ingegno è di esclusiva proprietà del suo creatore. Ciò significa che se apriamo un sito chiamato Simone Pizzi.it ad esempio, e ci pubblichiamo una nostra opera (video, audio, narrativa ecc ecc) e la firmiamo, già di per sè siamo tutelati dalla legge in quanto unici proprietari. Inoltre, per una qualsiasi opera di nostra produzione possiamo già indicare quale sia l’usufrutto possibile di tale opera, quindi, possiamo dire che la poesia, la partitura musicale, il presente articolo, etc… è pubblicabile, stampabile, copiabile e divulgabile liberamente a patto che non ne vengano modificati i contenuti e che ne sia sempre citata la fonte e l’autore. Come si vede, non necessitiamo di licenze o roba simile ma è ovvio che non è detto che dal punto di vista giuridico questo possa essere correttamente compilato quindi siamo sempre esposti alla minaccia della manipolazione e della commercializzazione della nostra opera anche perché non abbiamo una reale tutela legale che non sia un nostro avvocato. In merito a questo abbiamo un ente, La SIAE (sul quale ci sarebbero da fare milioni di disquisizioni, ma soprassediamo) che è atto al riconoscimento e alla tutela delle opere di ingegno. L’ente, che non solo non è gratuito ma ha anche delle differenziazioni non indifferenti, agisce su due livelli: 1. la tutela dell’opera vera e propria, che presuppone una registrazione come autore all’ente e un conseguente esame da autore ed un costo non indifferente; 2. la registrazione dell’opera che ai fini legali ha il valore, nè più nè meno, delle diciture che mettiamo sul nostro sito come usufrutto possibile delle nostre opere, con il solo vantaggio in più che, sebbene la SIAE con la registrazione non ci tuteli legalmente, ha comunque compiuto una registrazione dell’opera in una certa data e quindi in sede di giudizio è di certo più facile dimostrare che l’opera sia la nostra.
La SIAE e i diritti di autore sono un tema complesso e lungo da affrontare, ma la presenza di questo ente e l’omologazione italiana alle leggi internazionali, per dirla in parole povere, ci impedisce qualsiasi uso di opere di terzi in qualsiasi frangente a meno ché non se ne abbia regolare licenza. Quindi, se vogliamo fare un video e pubblicarlo dobbiamo recarci all’ente e acquistare (denaro) regolare licenza di usufrutto che è molto rigida tra le altre cose. Ciò significa che non possiamo comprare una licenza per una canzone di Venditti per la realizzazione di un video e poi suonarla ad una festa a pagamento.
Per rendere le cose ancora più contorte (poco sopra abbiamo detto che in pratica anche il nostro video va regolamentato, in teoria) nemmeno Venditti ha il libero utilizzo delle proprie opere in quanto ad ogni concerto che fa deve comunque segnalare la lista dei brani e pagarne la licenza (si paga la licenza da solo?). Vi portamo la nostra esperienza personale in merito. Tempo fa quando facevamo attività sociali appartenevamo a un gruppo che stava organizzando un concerto di beneficenza. Contattammo un noto artista che diede la sua disponibilità gratuitamente ma, nonostante la sua prestazione fosse per beneficenza, appunto, esso doveva comunque pagare la SIAE sulla sua prestazione e ci chiese, forse giustamente, di pagare al posto suo l’importo complessivo. Con il poco denaro a disposizione per organizzare tutto fu praticamente impossibile per noi accontentarlo e fummo costretti ad abortire l’iniziativa.
Dunque, i diritti di autore sono complessi e articolati ed estremamente rigidi a causa proprio dell’omologazione a protocolli anglosassoni (americani) che condizionano oramai del tutto il nostro modo di affrontare la comunicazione artistica in generale, sia per divulgare un nostro brano musicale che per fare un video da mostrare al pubblico, anche quello delle vacanze estive purtroppo.
Per farvi infine capire il concetto di licenze anglosassoni rispetto alle nostre vi faccio presente che in Italia giuridicamente è tutelata in primis la paternità dell’opera: come detto prima, l’opera è di proprietà del suo autore vita natural durante e non è cedibile in nessun modo. I Copyright anglosassoni, invece, non affrontano minimamente la paternità ma solo il diritto di usufrutto. Giuridicamente non hanno nessun principio che non sia esclusivamente commerciale e di divulgazione. Se noi scrivessimo questo articolo negli USA diverrebbe di proprietà del giornale o portale nel quale scriviamo, se son queste le condizioni, e non ne avremmo nessun diritto come padri dell’opera. Questo infatti causa non pochi problemi agli autori d’oltre oceano che, spesso, speranzosi di fare successo, firmano contratti che fanno perdere loro ogni diritto sull’opera. Se ne volessero avere l’usufrutto dovrebbero successivamente stare alle condizioni di chi ne possiede il copyright.
Quindi, da noi la paternità, un diritto morale, ha un valore inalienabile e incedibile, anche quando vendiamo il diritto di usufrutto dell’opera. In Italia, se cediamo, gratuitamente o a pagamento, un nostro cortometraggio a Clips Corner, esso potrà farne cio che vuole ma noi potremo sempre accampare diritti di immagine, di citazione e quant’altro anche in sede legale. Ossia, Clips Corner, pur avendo i diritti del nostro prodotto, non potrà mai dire in nessun modo che l’opera è sua.
Tornando a noi: come ci dobbiamo regolare per i diritti d’autore? Dobbiamo partire dal presupposto che non possiamo fare nulla a meno ché non abbiamo regolare licenza, sia per un concerto o per una festa tra amici, sia per pubblicare il nostro video per le vacanze.
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